COSTITUZIONE DI SOCIETÀ IN CANARIE

La legislazione societaria delle Canarie è identica a quella spagnola.
Le forme più diffuse sono la Sociedad anonima (SA) assimilabile alla nostra società per azioni e regolata dalla legge 22 dicembre 1992, e la Sociedad de responsabilidad limitata (Srl) che trova fondamento nella legge 23 marzo 1995, n.2.


Disposizioni comuni

In entrambe le organizzazioni societarie, la responsabilità dei soci è limitata al capitale sociale. Sono dotate di personalità giuridica, che si acquisisce mediante iscrizione dell’atto costitutivo (che deve essere redatto per atto pubblico davanti ad un notaio) nel Pubblico Registro delle società.
La denominazione sociale deve contenere le parole identificative del tipo societario prescelto (“SA” o “Sociedad anonima” o “Srl” o “Sociedad de responsabilidad limitata”), oltre al nome vero e proprio, che non può essere lo stesso di altre società registrate in data anteriore.
La legge non prevede un numero minimo o massimo di soci per la vita della società. Sono richieste numerosità minime all’atto della costituzione.
Il capitale minimo per una SA è di 60.000,00 euro, mentre per la Srl è di 3.050,00 euro. Non esiste un ammontare massimo.
All’atto della costituzione, nella SA devono essere versate almeno il 25% delle azioni sottoscritte, mentre nella Srl il capitale deve essere versato per intero.

Le azioni di una SA sono liberamente trasferibili, fatta eccezione per i limiti statutariamente previsti. Nella Srl, il trasferimento delle quote è in linea di principio consentito, ma necessita dell’approvazione a maggioranza degli altri soci riuniti in assemblea.
La SA può emettere titoli rappresentativi di diritti di credito (in specie le obbligazioni) ovvero di diritti misti (di credito o di partecipazione al contratto di società, come nel caso delle obbligazioni convertibili).
La Srl non può emettere alcun titolo da collocare presso il pubblico.
La forma dei conti annuali e i criteri di valutazione delle grandezze aziendali sono stabiliti dalla legge, e sono comuni ai due tipi societari.
Il fondamento tecnico è costituito dalle disposizioni contenute nella quarta direttiva Cee, che hanno trovato integrale applicazione nell’ordinamento spagnolo


La "Sociedad anonima"


Costituzione:

l’atto costitutivo deve ricomprendere, fra l’altro, i dati personali dei soci (attualmente la legislazione spagnola prevede alcune limitate restrizioni in capo ai soggetti non residenti per quello che attiene la sottoscrivibilità delle azioni, con riferimento a taluni settori considerati strategici e prioritari per l’economia del paese), la nomina dei primi amministratori (in caso di Consiglio) ovvero dell’amministratore unico, la nomina dei revisori, l’indicazione delle azioni sottoscritte e versate (almeno per il 25% del valore nominale) suddivise per categorai, i conferimenti effettuati (specificando se si tratta di conferimenti in denaro o in natura), e lo statuto.
I conferimenti in natura devono essere valutati, ai fini della attribuzione del corretto numero di azioni, da periti indipendenti.
L’atto costitutivo deve essere depositato presso il Registro delle imprese entro il termine di sessanta giorni dalla data di perfezionamento; con la registrazione la società acquisisce personalità giuridica e, quindi il carattere della terziarietà rispetto ai soci. La registrazione deve verificarsi prima dell’inizio dell’attività, ed è atto necessario per ottenere il codice fiscale e il numero di partita Iva. Ogni variazione dei dati originariamente comunicati all’atto della prima registrazione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dall’evento modificativo.
Per l’inizio dell’attività devono essere operate altre registrazioni presso gli uffici competenti (uffici delle imposte, del lavoro e della previdenza sociale, e del servizio per la sicurezza sociale; uffici comunali per licenza ad operare sul territorio).
Nell’atto costitutivo devono comparire almeno tre soci, che possono ridursi fino all’unità lungo la via della società. Tutte le società con sede legale in Spagna, ovvero li operanti, sono regolate dalla legge spagnola.
La durata della società può essere determinata o indeterminata ; ma, nel primo caso, la prosecuzione dell’attività susseguente alla proroga genera un prelievo di imposta dell’1% sul patrimonio netto. Di conseguenza, la maggior parte degli atti costitutivi prevede una durata a tempo indeterminato.
Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto, e versato per il 25% in sede di costituzione. Il versamento della quota non versata avviene su sollecitazione degli organi amministrativi, ma non esistono specifiche disposizioni di legge al riguardo.
Le azioni al portatore devono essere versate contestualmente all’emissione e quelle non versate devono essere necessariamente nominative, onde consentire l’individuazione del soggetto obbligato nei confronti delle società. Le azioni nominative per mancato versamento possono essere tramutate in azioni al portatore una volta adempiuto l’obbligo.

Statuto:

deve contenere:
– il nome, l’oggetto sociale, la durata e la data d’inizio dell’attività;
– la sede;
– la persona o le persone competenti ad aprire e chiudere le sedi secondarie;
– l’ammontare del capitale;
– il numero, il valore nominale, e la categorie delle azioni;
– la parte del capitale non versato, il metodo e il periodo massimo di pagamento del saldo;
– le persone a cui è conferita la rappresentanza della società, il numero minimo e massimo degli amministratori e la durata della carica;
– il luogo e la modalità di convocazione delle assemblee sociali, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e i quorum costitutivi e deliberativi;
– la data di chiusura dell’esercizio (di solito il 31 dicembre di ogni anno);
– i diritti accessori connessi alle azioni;
– i diritti riconosciuti ai promotori e ai soci fondatori.


Assemblea dei soci:

deve riunirsi almeno una volta l’anno, e comunque entro il 30 giugno. La convocazione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale almeno 15 giorni prima della data prevista per l’assemblea.
I quorum costitutivi delle assemblee ordinarie sono del 25% degli azionisti aventi diritto al voto, in prima convocazione, e senza limiti specifici, in seconda convocazione.
Per quello che attiene le assemblee straordinarie (necessarie per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto in genere, per l’emissione di obbligazioni, per la trasformazione della forma giuridica, per la fusione con altri soggetti, per la liquidazione e lo scioglimento), i quorum costitutivi previsti sono del 50% del capitale sociale, in prima convocazione, e del 25% in seconda convocazione. Le maggioranze richieste sono quella assoluta dei presenti, salvo che in seconda convocazione, per cui è prevista una maggioranza dei 2/3 dei presenti qualora gli intervenuti non rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.
E’ ammesso voto di delega.


Consiglio di Amministrazione:

il CdA è nominato dall’Assemblea dei soci ede è titolare del pieno potere gestorio. Ogni limitazione di poteri deve essere portata a conoscenza dei terzi, pena la non opponibilità.
Per gli amministratori è stabilito che:
– non possono essere anche azionisti, salvo espressa deroga contenuta nello statuto;
– il numero minimo dei membri del Consiglio è di tre persone;
– non è richiesta la cittadinanza spagnola come requisito essenziale;
– sono nominati nell’atto costitutivo e dall’Assemblea dei soci, e la durata del loro mandato non può eccedere i 5 anni;
– il mandato loro conferito è rinnovabile;
– possono nominare per cooptazione, nell’ipotesi in cui uno o più membri vengano meno, altri consiglieri, ma solo in via temporanea e salvo l’obbligo di procedere alla convocazione dell’Assemblea che ratifichi la nomina, ovvero ad altri consiglieri, da parte dei membri impossibilitati a partecipare alle riunioni;
– per le società con più di 500 dipendenti è obbligatoria la presenza di un rappresentante dei lavoratori all’interno del Consiglio medesimo;
– la responsabilità loro attribuita è estesa a tutti gli atti di gestione, e ciò indipendentemente dalla presenza di deliberazioni assembleari di autorizzazione o ratifica.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, o l’Amministratore unico, devono essere personalmente iscritti nel Registro delle Società.


Revisori:

la legge per la revisione dei conti e la certificazione dei bilanci, emanata nel 1988, fa obbligo alle società di determinate dimensioni, o operanti in settori di importanza strategica, di fare eseguire la revisione annuale della contabilità da soggetti estranei abilitati ed autorizzati secondo le leggi dello Stato.
La scelta dei revisori spetta all’Assemblea dei soci, anche in sede di atto costitutivo; la nomina così effettuata ha effetto per almeno tre anni, e non può essere protratta oltre il nono.
Eventuali ulteriori nomine possono intervenire esclusivamente dopo l’intervallo di almeno un triennio dall’ultimo esercizio nel quale il revisore interessato abbia svolto la sua opera.
La revisione si conclude con un giudizio di certificazione.
La legislazione spagnola non prevede la figura del Collegio sindacale.


Finanziamenti:

la legge commerciale non prevede alcuna limitazione in merito al rapporto esistente fra mezzi di finanziamento a titolo di capitale proprio e mezzi di finanziamento a titolo di capitale di terzi.


 Libri sociali:

ogni SA deve tenere il Diario (libro giornale), l’inventario y balances (stato patrimoniale, conto profitti e perdite ed allegati in dettaglio), e gli Actas (libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione).
I libri contabili devono essere in spagnolo e l’unità di conto deve essere la peseta. L’aggiornamento deve avvenire entro il termine di quattro mesi dall’operazione considerata.
I documenti contabili devono essere conservati per un periodo di sei anni successivo rispetto all’esercizio di riferimento.

La "Sociedad de responsabilidad limitada"


Costituzione:

la società nasce con la sottoscrizione di un contratto sociale dal quale devono risultare il numero e l’identità dei soci, le quote sociali, la durata della società, il valore dei conferimenti, e se essi sono in denaro o in natura. In quest’ultimo caso non è necessaria una valutazione effettuata da un soggetto esterno alla società, ma è sufficiente la dichiarazione fatta dai soci.
Il capitale sociale minimo è pari a 3.050,00 euro, e deve essere interamente versato prima dell’inizio dell’attività.
L’atto costitutivo e lo statuto hanno un contenuto analogo a quello previsto per la SA.

Trasferimento delle quote:

le quote possono essere liberamente trasferite fra soci. Negli altri casi deve intervenire l’approvazione dell’Assemblea generale.
Peraltro lo statuto può porre determinati limiti al trasferimento, che deve avvenire comunque per atto pubblico


Delibere assembleari:

Le delibere assembleari devono essere adottate con una maggioranza pari ad almeno 1/3 del capitale sociale.
Per le delibere che comportano una modifica dello statuto è richiesta una maggioranza di almeno il 50% del capitale sociale.
Le delibere portanti operazioni di fusione, scissione o scorporo, la soppressione dei diritti di prelazione in occasione dell’aumento del capitale sociale, o l’esclusione di un socio, devono essere adottate con la maggioranza di almeno i 2/3 del capitale sociale.

Altre forme di investimento

"Sociedads" e "uniones"di imprese

La sociedad de empresas è la forma più antica: il quadro normativo risale al 1963. Si tratta di una associazione di imprese che da vita ad una SA autonoma, che deve avere almeno tre azionisti (tutti imprenditori, società o ditte individuali).
L’utilizzo di questa struttura è di solito volto all’espansione e all’ammodernamento delle attrezzature industriali, all’avvio di politiche commerciali e pubblicitarie, all’acquisizione di macchinari ed impianti da utilizzarsi in comune.
La durata può essere a tempo indeterminato.
Le uniones sono del tutto analoghe alle sociedades.
L’elemento differenziante è la temporaneità del vincolo (al massimo 10 anni), che è rivolto al raggiungimento di un obiettivo determinato.

La "cuentas en partecipacion"

La regolamentazione della cuenta en partecipacio è posta negli artt. 239-243 del Codice di commercio. Essa consiste nella combinazione economica fra un promotore (l’imprenditore), che è titolare dell’iniziativa d’impresa, ed uno o più soggetti terzi, che vedono tutelati i propri interessi dal promotore, attore verso l’esterno e titolare dei diritti e doveri legali.
La figura è assimilabile alla nostra associazione in partecipazione.

La "agrupacion de interes economico" e il Geie

La sociedad de empresas è la forma più antica: il quadro normativo risale al 1963. Si tratta di una associazione di imprese che da vita ad una SA autonoma, che deve avere almeno tre azionisti (tutti imprenditori, società o ditte individuali).
L’utilizzo di questa struttura è di solito volto all’espansione e all’ammodernamento delle attrezzature industriali, all’avvio di politiche commerciali e pubblicitarie, all’acquisizione di macchinari ed impianti da utilizzarsi in comune.
La durata può essere a tempo indeterminato.
Le uniones sono del tutto analoghe alle sociedades.
L’elemento differenziante è la temporaneità del vincolo (al massimo 10 anni), che è rivolto al raggiungimento di un obiettivo determinato.